Lo Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e Sede

E’ costituita ad opera di Confeserfidi società consortile a responsabilità limitata, Unionfidi Sicilia società cooperativa ed Eurofidi società cooperativa, una Fondazione denominata:

FONDAZIONE CONFESERFIDI

 

La Fondazione ha sede in Scicli, Via dei Lillà 24, presso Confeserfidi.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Sicilia.

 

Articolo 2 – Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

 

Articolo 3 – Scopi

La fondazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la fondazione, sia attraverso progetti operativi propri che attraverso l’erogazione di risorse economiche a terzi, orienta la propria attività al fine di:

  1. tutelare, promuovere e valorizzare le cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  2. assistere i soggetti più deboli, quali bambini a rischio di esclusione scolastica e sociale, giovani, donne, diversamente abili, ecc., che versano in situazioni di grave disagio economico – sociale, onde favorire le pari opportunità, la loro capacità di fare impresa ed un migliore inserimento nel tessuto socio-produttivo, anche attraverso il micro credito sociale;
  3. realizzare ricerche scientifiche di particolare interesse sociale con specifico riferimento alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
  4. tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;
  5. promuovere, organizzare, gestire attività di formazione;
  6. realizzare attività di beneficenza.

La Fondazione potrà organizzare raccolta di fondi, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle di cui all’articolo 4 ad esse direttamente connesse in quanto integrative delle stesse.

 

Articolo 4 – Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, ricerche, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la comunità in cui essa opera;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 5 – Vigilanza

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.

 

Articolo 6 – Patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

 

Articolo 7 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, o direttamente connesse;
  • dai fondi destinati dalla Unione Europea a specifici progetti volti al raggiungimento dello scopo.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

 

Articolo 8 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

 

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

 

Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

 

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dagli organi competenti, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

 

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Articolo 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Nuovi Fondatori
  • Partecipanti.

Articolo 10 – Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori Confeserfidi società consortile a responsabilità limitata, Unionfidi Sicilia società cooperativa, Eurofidi società cooperativa.

 

Articolo 11 – Nuovi Fondatori

Possono divenire Nuovi Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a Fondatore viene deliberata con la maggioranza qualificata dei tre quinti del Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 12 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

 

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

 

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

Articolo 13 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l’esclusione  dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Nel caso di recesso o esclusione di un Partecipante scelto eventualmente quale componente del Consiglio di amministrazione, questi cessa immediatamente di farne parte.

 

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

 

Articolo 14 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Comitato Esecutivo
  • il Presidente
  • il Direttore
  • Collegio dei Partecipanti
  • il Comitato Scientifico
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

 

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile da tre a undici membri.

La composizione sarà la seguente:

  • un consigliere designato quale componente di diritto dal Consiglio di Amministrazione di Confeserfidi;
  • un consigliere designato quale componente di diritto dal Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Sicilia;
  • un consigliere designato quale componente di diritto dal Consiglio di Amministrazione di Eurofidi;
  • fino a tre consiglieri designati uno ciascuno rispettivamente da Confeserfidi, da Unionfidi Sicilia e da Eurofidi;
  • fino a tre consiglieri nominati dai Nuovi Fondatori;
  • fino a due consiglieri nominati dai Fondatori Promotori e dai Nuovi Fondatori tra i nominativi all’uopo designati dai Partecipanti.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

 

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente fra i consiglieri come sopra designati quali componenti di diritto.

 

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del componente sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

 

Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

 

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere confermati alla scadenza del mandato.

 

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

 

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

 

In particolare provvede, tra l’altro, a:

  • fissare i criteri ed i requisiti per divenire Nuovo Fondatore e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
  • determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
  • nominare il Presidente e ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
  • nominare il Direttore della Fondazione, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
  • deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all’organizzazione ed al funzionamento della fondazione;
  • deliberare l’accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
  • stabilire il compenso ai revisori e l’eventuale indennità o gettone agli amministratori;
  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
  • designare i componenti del Comitato scientifico;
  • designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
  • stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti terzi per l’attuazione dei programmi di attività annuali;
  • approvare le modifiche al presente statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

 

Articolo 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

 

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il settanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri Fondatori Promotori, ovvero, 40% a Confeserfidi e 15% ciascuno ad Unionfidi ed Eurofidi, il 15% ai Nuovi Fondatori ed il restante 15% ai Partecipanti.

 

Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.

 

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei tre quinti dei punti/voto assegnati.

 

Esso delibera a maggioranza qualificata dei tre quinti dei punti/voti presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’ente, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quinti dei punti/voti assegnati.

 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d’assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

 

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Direttore in qualità di segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Quando lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei Revisori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purchè dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari  formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore ed a ciascun  Revisore il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con la maggioranza dei tre quinti dei punti/voti assegnati e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura dell’Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori conservati agli atti della Fondazione.

 

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l’ordine del giorno deliberativo, lo trasmette ai Revisori, onde consentire agli stessi di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dei Revisori, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell’amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l’assunzione della decisione.

 

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l’approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell’Organo Amministrativo ed ai Revisori, e trascritta tempestivamente a cura dell’Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a

a) l’indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l’indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;

c) le osservazioni dei Revisori;

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l’ordine del giorno deliberativo.

 

I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l’espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

 

Articolo 17 – Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, e da due membri nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di amministrazione.

 

Il Comitato esecutivo:

  • esamina gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni, debbono essere trasmessi al Collegio dei revisori dei conti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
  • determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;
  • delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione;
  • delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di amministrazione.

La carica di componente del Comitato Esecutivo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 18 – Presidente

Il Presidente dura in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

 

Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

 

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

 

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

 

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

 

Articolo 19 – Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore Promotore maggioritario.

 

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

 

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  • dirige le attività della fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura l’esercizio delle deliberazioni da questi adottati;
  • predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione da sottoporre all’esame del Comitato Esecutivo;
  • è responsabile dell’organizzazione e del personale;
  • può assumere obbligazioni nei limiti del valore determinati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
  • partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e cura la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Presidente;
  • esercita ogni altra funzione che le sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 20 – Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio e presieduto dal Presidente della fondazione e, dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio alle attività della Fondazione. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

 

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza.

 

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene relazionato riguardo all’impiego delle risorse della Fondazione.

 

Articolo 21 – Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un massimo di nove membri tra cui un coordinatore, scelti dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione.

 

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

 

La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili.

 

Il Comitato scientifico:

  • coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della fondazione;
  • propone iniziative culturali, sociali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
  • svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;
  • svolge, su richiesta del Consiglio di amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l’attività della fondazione e le voci più autorevoli nei settori entro i quali si esplica l’attività della fondazione.

Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori Promotori a maggioranza.

 

Essi durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di amministrazione, e possono essere riconfermati. Essi sono prorogati nell’ufficio fino alla nomina dell’intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.

 

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

 

Il Collegio dei revisori dei conti:

  • provvede al riscontro della gestione finanziaria;
  • accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  • esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
  • assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia delle Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

 

Articolo 24 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

 

Articolo 25 – Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.